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L’ordinamento italiano vieta sia i patti successori, sia il testamento reciproco o congiuntivo. Quanto ai primi, l’art. 458 Codice civile ne fornisce una definizione disponendo che “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti” [che attengono al consentito trasferimento di imprese o di quote societarie a uno o più discendenti] “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.” La ratio della norma risiede, quantomeno in via primaria, nella libertà del testatore, che deve sempre poter revocare la propria disposizione, sicché la legge non consente vincoli al riguardo. La dottrina, tuttavia, pone in evidenza un ulteriore aspetto richiamando il disvalore giuridico e morale degli atti di speculazione sull'eredità di chi è ancora in vita. Ispirato, almeno in parte, alla medesima ratio, è il divieto di testamento reciproco o congiuntivo previsto dall’art. 589, che dispone: “Non si può faretestamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.” Con riferimento all’art. 458, una recente sentenza, Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n. 722, ne chiarisce i limiti di applicazione. “In tema di patti successori, l'atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere l'id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che l'impegno assunto da fratelli, d'intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori previsto dall'art. 458 c.c., in quanto non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest'ultima il presupposto causale.” La Cassazione con la decisione sopra richiamata, in linea con altre precedenti, ha ribadito che perché si configuri un patto successorio, vietato della norma, devono riscontrarsi: il vincolo di cui all’accordo censurato deve mirare a costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; il bene o i diritti contemplati dell’accordo devono essere stati considerati dalle parti come oggetto della futura successione o compresi nel relativo asse ereditario; il promittente voglia disporre in tutto o in parte della propria successione, con l’intenzione di impegnarsi rinunciando al diritto di revocare le disposizioni; il beneficiario abbia partecipato all’accordo quale titolare di diritti successori; Affinché valga il divieto di cui all’art. 458, deve quindi verificarsi: Per completare l’ambito effettivo di applicazione della norma, merita particolare attenzione la giurisprudenza secondo cui la validità dei testamenti simultanei, di per sé non rientranti nell’ambito del divieto di cui all’art. 589 c.c., non esclude la loro possibile invalidità qualora possano intendersi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte (v. Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18197). Quanto all’art. 589 (divieto di testamento congiuntivo o reciproco) occorre precisare che si ha un testamento reciproco qualora due o più persone dispongano, nello stesso atto, l'una in favore dell'altra. In tal caso il testamento è nullo. Lo stesso dicasi qualora con il medesimo atto due o più persone dispongano congiuntamente della loro successione in favore di un terzo. Tuttavia, sono fattispecie diverse e consentite sia quella in cui due o più persone, in atti separati, dispongano l'uno in favore dell'altra (c.d. testamento corrispettivo), sia quella con cui due o più persone dispongano in favore di un terzo nello stesso atto, ma con disposizioni autonome, sicché ciascuna parte possa revocare la propria disposizione testamentaria senza incidere su quella dell’altra parte. Ciò sempre in ossequio all’immanente principio di libertà del testatore. Per un migliore inquadramento della norma è utile richiamare Cassazione civile, sez. II, 05/04/2012, n. 5508, secondo cui la nullità prevista dall’art. 589 c.c. non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo. Tale affermazione, occorre precisare, è valida sempre che non si rinvengano dalla lettura di entrambi gli atti elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un reciproco accordo tra i due distinti testatori a disporre l’uno in favore dell’altro (sul punto Cass. n.18197/2020 sopra richiamata). Avv. Nicola Castiglione